Modello organizzativo L.231
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1 PREMESSE
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, ciò anche al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito1.
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi)2.
Il Decreto prevede che gli enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, a fronte del compimento di taluni reati (cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge e contenuti in un’elencazione che è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.
Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (cd. criterio oggettivo): ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto del risultato.
Il vantaggio costituisce una “concreta acquisizione di un’utilità economica”, mentre “l’«interesse» implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita”3.
L’ente non è quindi responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; e infatti, l’interesse esclusivo dell’agente o del terzo non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, in quanto si verifica un’interruzione nello schema di immedesimazione organica, trattandosi di una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.
1 La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996; il protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.
2 Cfr. art. 5 del Decreto.
3 Ordinanza Trib. Milano, Sezione XI riesame, 20/12/04.
Il secondo fondamentale criterio di imputazione consiste invece nel fatto che il reato sia stato commesso da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l’ente stesso (cd. criterio soggettivo). In particolare, il reato deve essere stato commesso da:
- persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “soggetti in posizione apicale” o “Soggetti Apicali”, quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);
- “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” apicali (c.d. “soggetti in posizione subordinata” o “Soggetti Sottoposti”, ossia soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).
L’appartenenza dell’autore del reato a una o all’altra categoria è determinante ai fini della scelta dei criteri soggettivi di imputazione applicabili al caso concreto che, in relazione alla diversa posizione nell’organizzazione dell’ente, sono necessariamente diversificati (cfr. artt. 6 e 7 del Decreto).
Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell’ente va ricollegata al fatto che “il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente”4, per questo l’ente si identifica nella persona fisica che ha agito a suo vantaggio o nel suo interesse.
Se, invece, il reato è stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell’ente è collegata all’inosservanza, da parte dello stesso, degli obblighi di direzione o vigilanza, e il reato dipende dall’esistenza di gravi carenze organizzative per le quali si può muovere un rimprovero (cfr. art. 7 del Decreto). L’imputabilità del reato all’ente presuppone comunque la sussistenza (e quindi la prova) del nesso eziologico fra l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e la condotta delittuosa del soggetto sottoposto, tale per cui sia possibile ravvisare nei confronti dell’ente la cd. colpa di organizzazione.
La responsabilità dell’ente è agganciata a quella dell’autore materiale dell’illecito, ma è altresì diretta e autonoma e prescinde dall’accertamento della responsabilità di una persona fisica (cfr. art. 8 del Decreto).
La giurisdizione italiana sussiste quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato sia avvenuta sul territorio dello Stato italiano, o comunque si sia verificato in Italia l’evento che di tale azione od omissione sia la conseguenza (art. 6 co. 2 c.p.).
Gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.
4 Così la Relazione di accompagnamento al Decreto.
1.2 SANZIONI APPLICABILI ALL’ENTE
Il sistema sanzionatorio delineato dal Decreto è basato su un doppio binario: da una parte la sanzione pecuniaria e dall’altra quella interdittiva.
La sanzione principale e indefettibile è quella pecuniaria, comminata con il sistema delle quote: per ogni reato è previsto un numero minimo e uno massimo di quote e ciascuna quota corrisponde a una somma di denaro che va da 258 a 1.549,37 euro. Il giudice fissa il numero delle quote sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo di ogni quota è invece fissato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).
La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È, inoltre, prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:
- l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo per quei reati per i quali sono espressamente previste e sono:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l’ottenimento di un servizio pubblico (tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o
Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività) e possono essere applicate anche come strumenti cautelari prima della condanna (quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede).
Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono essere applicate in via definitiva nelle situazioni più gravi descritte nell’art. 16 del Decreto (se l’ente è utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati oppure quando l’ente è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni).
Accanto a queste sanzioni ci sono altre due sanzioni:
- la confisca, che viene sempre applicata in caso di condanna e ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l’ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di “lucro”. L’art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta quando all’ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all’albo del comune dove l’ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell’ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.
1.3 REATI PRESUPPOSTO
La responsabilità dell’ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L’elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende molte ed eterogenee fattispecie.
In particolare:
1) Reati contro la P.A. e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto):
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 bis p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis p.);
- concussione (art. 317 p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 p.) [articolo aggiunto del D.Lgs. 75/2020];
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1996, n. 898) [articolo aggiunto del D.Lgs. 75/2000];
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che sanziona la condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto):
- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies p.);
- Reati di cui all’art. 1, comma 11, decreto-legge 105/2019.
3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):
- associazione per delinquere (art. 416 p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/09);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a, numero 5);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).
4) Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 del Decreto):
- Concussione (art. 317 p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 p.) [articolo modificato dalla n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis p.) ;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater p.) [articolo aggiunto dalla n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Abuso d’ufficio (art. 323 p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].
5) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.).
6) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto):
- turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis p.);
- frodi contro le industrie internazionali (art. 514 p.)
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater p.).
7) Reati societari (art. 25-ter del Decreto):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 Lgs. 19/2023).
L’art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell’ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell’art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 ter, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 ter, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell’art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell’illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall’art. 173 bis T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).
Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il d. lgs. 39/2010:
- l’art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l’art. 2625, comma 1 c. è stato così modificato:
- le parole: «o di revisione» sono soppresse;
- le parole: «ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” (art. 27 d. lgs. 39/2010) e di “impedito controllo” (art. 29 del medesimo decreto).
Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l’abrogato art. 2623 c.c. -, è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell’ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.
8) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25- quater del Decreto):
- Associazioni sovversive (art. 270 p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico e circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis p. e art. 270 bis 1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater.1 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquie1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2);
9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) (art. 25-quater.1 del Decreto);
10) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 p.);
- tratta di persone (art. 601 p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 • c.p.).
11) Reati di “abuso di mercato” (art. 25-sexies del Decreto):
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 lgs. 24.2.1998 n. 58 o TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
L’ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF, che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo caso, ai sensi dell’art. 187 quinquies l’ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.
12) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto):
- omicidio colposo (art. 589 p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), qualora gli stessi siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
13) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto):
- ricettazione (art. 648 p.);
- riciclaggio (art. 648 bis p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter p.);
- autoriciclaggio (art. 648 1.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis p.)
14) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 e art. 25 octies 1, comma 2):
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
15) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto):
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, n.633/1941 comma 1 lett. a) bis).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2.
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023].
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).
16) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (art. 25-decies del Decreto);
17) Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto), introdotti dal D.lgs 121/2011 del 7 luglio 20115; in particolare:
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
5 Così come modificati con la L. 22.5.2015 n. 68, modificato dal D.Lgs. 21/2018
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260- bis);
- Sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).
18) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies
del Decreto):
- Si tratta dell’art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 che disciplina il “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato” dei cittadini extracomunitari;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]
19) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto):
- Propaganda, istigazione e incitamento, fondate in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).
20) Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto):
- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 – Legge 13 dicembre 1989, 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 – Legge 13 dicembre 1989, 401).
21) Reati “transnazionali” (art. 10 Legge 146/2006):
L’art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura “transnazionale”6 ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, per i delitti di:
- associazione per delinquere (art. 416 p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 309);
- atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 p.).
22) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, introdotto dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante modificazioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili):
- dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1);
- dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 2 comma 2-bis);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 8, comma 2-bis);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- Indebita compensazione (art. 10-quater)
23) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, aggiunto dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020):
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/1973)
6 Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- contrabbando del movimento di merci nei laghi di confine (art. 283, P.R. n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento marino delle merci (art. 284, P.R. n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, P.R. n. 43/1973)
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, P.R. n. 43/1973)
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, P.R. n. 43/1973)
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291, P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater, D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292, P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 P.R. n. 43/1973)
24) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022)
- Furto di beni culturali (art. 518 bis, p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter, p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater, p.)
- Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies, p.)
- Violazione in materia di alienazione beni culturali (art. 518-novies, p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies, p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies, p.)
- Dispersione, distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies, c.p.)
- Contraffazione opere d’arte (art. 518-quaterdecies, p.)
25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022)
- Devastazione e saccheggio dei beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies, p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies, p.)
26) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L 9/2013)
- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.)
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
27) Commissione, nelle forme del tentativo, di uno dei delitti sopra indicati (art. 26 del Decreto).
Si segnala che all’art. 6 del Decreto sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2- quater ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che disciplina il c.d. sistema di “whistleblowing”.
1.4 FORME DI ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ
Il Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un’adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell’ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l’accertata esistenza di un’efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la “colpa” dell’ente ed esclude l’applicazione delle relative sanzioni.
Nello specifico, al Consiglio di Amministrazione compete l’adozione e l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi della successiva lett. b). E infatti, l’ente va esente da pena se prova:
- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione dei rischi-reato idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi in concreto (di seguito il “Modello” o “MOGC”);
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito l’“Organismo di Vigilanza” o “ODV”);
- che le persone che hanno commesso il reato l’abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di
Inoltre, l’art. 6 del Decreto, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i Reati Presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente.
Lo stesso Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.
Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.
A tal proposito, si sottolinea che Confindustria ha redatto, ai sensi della norma di cui sopra, apposite Linee Guida. Queste ultime hanno costituito un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello.
***
2. MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL GRUPPO
2.1 STRUTTURA DEL GRUPPO E ORGANI INTERNI DI GESTIONE E CONTROLLO
TIGROS SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L., C.F. e P.IVA 13136140152 (“Tigros Servizi Immobiliari S.r.l.” o
la “TSI” o Società”) nasce nel 2023 e si costituisce con l’obiettivo di occuparsi di valorizzare e sviluppare il patrimonio immobiliare della società tramite operazioni di compravendita, oltre a costruzioni e ristrutturazioni di aree edificabili.
L’azienda si contraddistingue anche per il suo approccio etico al lavoro. Il punto fermo dell’impresa è infatti quello di realizzare con passione e amore il proprio prodotto e per le proprie soluzioni.
In particolare, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., nello svolgimento della propria attività economica e produttiva, intende:
- promuovere un sistema industriale rigenerativo e non estrattivo per il pianeta e le persone che lo abitano;
- promuovere e sviluppare modelli produttivi che tendano alla chiusura dei cicli, alla riduzione dei consumi dei beni naturali e alla riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente;
- creare un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l’azienda;
- promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità nel territorio in cui la Società opera attraverso un dialogo collaborativo con tutti gli stakeholder, tra cui anche organizzazioni profit e non profit, il cui scopo sia allineato con quello di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l.
La Società può, altresì, compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare connessa all’attività sociale, necessaria o utile per il conseguimento del proprio oggetto sociale e per il perseguimento degli obiettivi di business. Direttamente o indirettamente la Società può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a termine e concedere fideiussioni.
Il modello di corporate governance di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. è strutturato in modo tale da assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa nella realizzazione delle attività sociali.
In particolare, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. ha nominato un Sindaco e un revisore legale dei conti.
Ai consiglieri di amministrazione spettano individualmente e collegialmente (v. visura camerale per definizione dettagliata delle cariche sociali) tutti i poteri di gestione ordinaria della Società; i poteri di gestione straordinaria sono in carico al C.d.A.. I consiglieri di amministrazione possono deliberare l’attribuzione di deleghe, prevedendo di volta in volta le modalità esplicative dei poteri gestori, salve le attività non delegabili per legge. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del C.d.A. e ai consiglieri di amministrazione, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti con la nomina.
La struttura organizzativa di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. è orientata a garantire la separazione di compiti, ruoli e responsabilità, nonostante molte attività siano svolte in team e in pieno coordinamento fra le varie funzioni preposte; ciò al fine di migliorare l’efficienza e garantire un controllo più pervasivo sull’esercizio delle attività sociali.
La suddivisione dei compiti e dei ruoli è quella delineata nell’organigramma aziendale allegato al presente documento e riportato di seguito in modo sintetico e per le sole figure apicali (C.d.A. e società di revisione):
- Luigi Costa, Presidente del Cda, nominato con atto del 6/7/2023
- Paolo Barchiesi, Consigliere d’amministrazione, nominato con atto del 6/7/2023
- Ermanno Lamperti, Consigliere d’amministrazione, nominato con atto del 6/7/2023
- Dario Farioli, Sindaco, nominato con atto del 4/4/2022
- Marco Quaglia, revisore dei conti, nominato con atto del 19/4/2023
2.2 PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
Come anticipato, in ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.
Ogni delega, formalizzata e accettata dal delegato secondo le prescrizioni di legge, prevede in termini espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.
Con riferimento alle attività cd. a potenziale “rischio-reato”, nell’ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto o, in generale, una violazione del Codice Etico, come di seguito espressamente individuate (di seguito “Attività a rischio” – cfr. Paragrafo 7.1), il Modello prevede specifici protocolli di gestione e controllo, in relazione ai quali è previsto che la struttura organizzativa di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. possa operare attraverso procedure formalizzate che consentano di minimizzare i rischi rilevati. In particolare, le procedure previste nella Parte Speciale del modello, rispettano i seguenti requisiti:
- Esplicita assegnazione delle responsabilità
- Segregazione delle mansioni
- Tracciabilità dei processi attraverso produzione di specifici documenti
- Rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico
- Integrazione con le procedure del Sistema di Gestione di Sicurezza dei Lavoratori
Le procedure interne previste per l’attuazione dei protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni della Società, la separazione e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.
In via generale, le decisioni del C.d.A. di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità disciplinate dallo statuto della Società. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto della Società e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Fermo quanto previsto specificamente dallo statuto di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., anche le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; lo statuto della Società chiarisce, infatti, in quali ipotesi le decisioni dei soci debbano essere adottate con deliberazione assembleare.
2.3 PROTOCOLLI DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Con riferimento alle attività a rischio, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio, non solo con riferimento a Tigros Servizi Immobiliari S.r.l.
Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l’impiego delle risorse finanziarie.
Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all’Organismo di Vigilanza (vedi documento specifico sui flussi di comunicazione).
I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, il quale indirizza al management indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita), con eventuali accorgimenti pensati proprio al fine del rispetto del D.lgs. 231/01 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti che non risultano giustificati dall’economia della transazione, per appurare se essi non nascondano poste extracontabili o ipotesi corruttive); il tutto anche nell’ottica di rilevare l’esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel MOGC sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l’espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza.
***
3. IL MODELLO ADOTTATO DA TIGROS SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L.
3.1 FINALITÀ DEL MODELLO
Il MOGC di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. ha lo scopo di prevenire la commissione di reati e di reprimere qualsiasi comportamento illecito svolto nell’ambito dell’attività sociale attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo.
Questo obiettivo viene perseguito mediante l’individuazione delle Attività a rischio nell’ambito delle quali esiste, per l’appunto, con diversi gradi di intensità, un rischio di commissione di reati.
Nello specifico, il Modello, così strutturato, anche con rinvio alle procedure interne, si pone come obiettivo di:
- cristallizzare e definire i comportamenti che sono considerati illeciti dalla Società, oltre che dall’ordinamento, in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici che Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. intende osservare nell’esercizio dell’attività aziendale;
- informare e formare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di un reato (anche nella forma tentata) – pur se effettuata, in tutto o in parte, a vantaggio o nell’interesse della Società – costituisce una violazione delle regole aziendali ed è passibile sia di sanzioni penali comminabili nei loro confronti, sia di sanzioni amministrative irrogabili nei confronti di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l.;
- controllare i settori di attività in cui è stato rilevato un rischio di commissione dei reati;
- individuare e regolamentare le procedure atte a impedire la commissione dei
3.2 IL MODELLO (STRUTTURA, DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE)
Il presente Modello, costruito tenendo conto anche delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:
- Una “Parte Generale”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell’Organismo di Vigilanza;
- una “Parte Speciale”, focalizzata sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti “a rischio” e “sensibili”, le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire e agli assetti organizzativi della Società.
La Società si impegna a elaborare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento secondo le modalità operative ritenute più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.
Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:
- la mappatura delle Attività a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (cfr. Parte Speciale, Allegato 1);
- la definizione (i) delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni in funzione dei reati da prevenire; (ii) dei protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, finalizzati ad impedire la costituzione di fondi fuori bilancio utilizzabili per la commissione di altre tipologie di reato e (iii) dei protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- le regole di comportamento ricomprese anche nel Codice Etico finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (ODV) della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell’ODV;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione atipica o rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l’assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo aziendale;
- la definizione di poteri autorizzativi ed esecutivi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell’ODV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l’implementazione e per l’aggiornamento periodico del Modello, nonché per la verifica del funzionamento e dell’efficacia del Modello;
- l’attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla Società;
- l’attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i destinatari del Modello relativa al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto.
Il Modello è destinato, nello specifico, a tutti i dipendenti, manager e amministratori della Società. Nella parte applicabile, il Modello è destinato anche ai collaboratori esterni e ai fornitori, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, i contratti di appalto e/o di consulenza professionale che Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. dovesse stipulare con terzi, dovranno necessariamente prevedere specifiche clausole che permettano di garantire il rispetto del Modello o, comunque, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001.
In ogni caso, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. – prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali – dovrà svolgere un’adeguata procedura di due diligence diretta a verificare, fra l’altro, la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci e amministratori, la stabilità finanziaria e patrimoniale della controparte, la competenza ed esperienza tecnica per rendere il servizio richiesto e oggetto del contratto, le referenze e i rapporti con le pubbliche autorità.
3.3 APPROVAZIONE DEL MODELLO
Il Modello – in conformità al disposto dell’art. 6, comma I, lettera a), del Decreto – è un atto di emanazione dell’Organo Dirigente. Il Consiglio di Amministrazione di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. ha approvato l’adozione del Modello con delibera del 06.12.2023.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adottare il suddetto Modello ha affidato all’ODV l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
3.4 AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL MODELLO
Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell’organizzazione o delle attività della Società, ovvero nella legislazione e nella normativa di riferimento.
Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del Modello, anche laddove proposte dall’ODV, sono rimesse alla competenza del C.d.A. della Società. Per l’adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il C.d.A. può delegare uno o più amministratori, che periodicamente riferiscono al C.d.A. sulla natura delle modifiche apportate.
È fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, e in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse.
Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.
La Società provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.
Come anticipato, spetta all’ODV il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
3.5 MODELLO E CODICE ETICO
Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. intende improntare lo svolgimento della propria attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi.
A tal fine, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. si è dotata di un Codice Etico (il “Codice Etico”), approvato dal C.d.A. quale Codice Etico del Gruppo contestualmente all’adozione del Modello, volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.
Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.
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4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
4.1 COMPOSIZIONE
È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (ODV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all’interno dell’organigramma aziendale. L’ODV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.
La composizione dell’Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso. L’Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni all’Impresa.
Nelle società di capitali la funzione di ODV può essere anche svolta dal Collegio Sindacale. Si ricorda inoltre che, con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l’art. 6 co. 4 D.lgs. 231/2001 consente che i compiti di organismo di vigilanza siano assolti dall’organo dirigente.
L’articolazione interna dell’organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell’impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell’impresa interessata; la composizione dell’organismo di controllo va, infatti, valutata caso per caso a seconda dei risultati dell’analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.
4.2 DISCIPLINA
Indipendentemente dalla sua composizione, l’ODV deve:
- garantire l’indipendenza e l’autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell’organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell’organismo possano avere anche compiti operativi nella Società. Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l’adozione, l’efficace attuazione ed il funzionamento del Modello;
- garantire la continuità dell’azione di vigilanza;
- possedere le necessarie qualificazioni professionali (consulenziale per l’analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l’Organismo stesso;
- possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.
I componenti dell’ODV restano in carica fino al rinnovo dell’organismo dirigente che ha provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.
Sono incompatibili con la carica di componente dell’ODV, i membri del Consiglio di Amministrazione che: (i) intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la Società o i suoi amministratori (o con società controllate da o collegate a Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. e i loro amministratori) di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l’autonomia di giudizio; (ii) detengano direttamente o indirettamente quote del capitale di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. o di sue società controllate o collegate; (iii) siano stretti familiari di amministratori esecutivi di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l o di sue società controllate o collegate.
L’eventuale componente dell’ODV scelto tra i dipendenti della Società al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell’ambito della Società medesima.
L’eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni sopra indicate, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dalla Società, o da altri enti che abbiano rapporti con Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. medesima.
Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell’ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:
- le situazioni di incompatibilità di cui ai paragrafi che precedono;
- la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l’organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell’ODV e la nomina di un sostituto ad interim.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, nonché gli altri componenti dell’ODV, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il C.d.A. deve dichiarare l’avvenuta decadenza del componente i cui predetti requisiti siano venuti meno. Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell’ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità ovvero altre ragioni di
natura personale che, comunque, determinino l’assenza dalle attività dell’ODV per un periodo superiore ai 3 mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità individuate sopra.
La revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell’organo dirigente, sentito il parere del Collegio Sindacale (ove nominato). A titolo meramente esemplificativo, per “giusta causa” deve intendersi, inter alia:
- un grave inadempimento ai propri doveri di vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società o di patteggiamento ai sensi del Decreto, da cui emerga l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’ODV;
- la violazione degli obblighi di
Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell’ODV, il C.d.A. dovrà provvedere alla nomina di un sostituto/i in modo tempestivo. Nel frattempo, l’ODV resta nel pieno dei suoi poteri e delle sue funzioni seppur operando in composizione ridotta.
4.3 FUNZIONI E POTERI
All’ODV, che risponde della propria attività direttamente all’organo dirigente della Società e che è dotato di un proprio budget, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società medesima.
L’ODV vigila costantemente sull’effettiva completezza ed attuazione del Modello, e a tal fine:
- svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all’organo dirigente;
- ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
- può chiedere informazioni a chiunque operi per conto della Società nell’ambito delle Attività a rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell’organo dirigente;
- riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- propone l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste al paragrafo 6;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l’aggiornamento, proponendo all’organo dirigente le opportune modifiche;
- esprime parere in merito alla adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d’iniziativa dell’organo dirigente, prima della loro adozione.
4.4 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ODV E ADEGUAMENTO DEL MODELLO
L’ODV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.
All’esito di ogni attività ispettiva l’ODV redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso ODV.
L’ODV redige con periodicità regolare una relazione scritta dell’attività svolta, inviata all’organo dirigente. Al fine dello svolgimento della sua attività, l’ODV può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche specifiche.
Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del MOGC evidenziate dall’Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli interni.
L’Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del MOGC, del livello di formazione erogato al personale e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:
- segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della Società per responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della società per un reato presupposto del D.lgs. 231/2001;
- identificazione, nel corso dell’attività ispettiva, della violazione sostanziale di procedure interne relative alle Attività a rischio;
- individuazione, nel corso dell’attività ispettiva, di criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.
Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all’interno del quale sono state identificate le violazioni.
In senso opposto, all’ODV devono essere veicolate tutte le informazioni che possono avere una rilevanza rispetto all’applicazione del Modello e al rispetto del Decreto. In particolare, su tutti i dirigenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., o comunque su tutti i destinatari del Modello, grava l’obbligo di informare l’ODV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del medesimo Modello o comunque relativo alla commissione di reati nell’ambito dell’attività aziendale.
A titolo esemplificato, devono essere comunicati all’ODV:
- le notifiche di atti o gli atti eseguiti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. e le altre società del Gruppo, i suoi dipendenti o collaboratori o i componenti degli organi sociali di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. e delle altre società del Gruppo;
- l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti;
- l’avvio di procedimenti civili nei confronti di terzi o l’apertura di qualsiasi altro tipo di procedimento di natura giurisdizionale nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori o terzi;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti, in caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- eventuali segnalazioni concernenti la disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali comportamenti o richieste di tenere comportamenti in contrasto con la legge, le procedure interne o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- attività di sponsorizzazione (ente beneficiario dello sponsor, tipologia e importo);
- conferimento di incarichi di consulenza a società e professionisti esterni (natura della prestazione, oggetto dell’attività e importo);
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella contabilità o nella conservazione della documentazione contabile;
- le variazioni dell’assetto organizzativo e societario di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. e del Gruppo (ivi inclusi i mutamenti di poteri e deleghe) e delle procedure aziendali;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ogni altra informazione di carattere generale, proveniente anche da terzi e/o attinente all’attuazione del Modello relativamente alle Attività a rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’ODV. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere segnalate all’ODV le informazioni concernenti: (i) la definizione di contratti intercompany a regolamentazione dei rapporti commerciali tra le società del Gruppo e le operazioni con parti correlate; (ii) le operazioni sul capitale sociale, le operazioni di destinazione di utili e riserve, le operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, di fusione, scissione, scorporo, e tutte le operazioni anche nell’ambito del Gruppo che possono potenzialmente ledere l’integrità del capitale sociale; (iii) notizie in merito alle contestazioni sui diritti di proprietà intellettuale o industriale; (iv) segnalazioni e/o contestazioni relative alla sicurezza dei prodotti; (v) notizie inerenti a sinistri assicurativi; (vi) altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto.
Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., nonché i collaboratori esterni o fornitori della medesima Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. che vengano a conoscenza di fatti di reato commessi all’interno della Società o di pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi stabiliti nel Modello, sono tenuti a segnalare tempestivamente il fatto all’ODV, che tratterà queste segnalazioni in forma anonima e in modo da garantirne la riservatezza.
L’ODV tratterà la segnalazione in modo da evitare, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2bis del Decreto, che il segnalante sia sottoposto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la sussistenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).
E’ allegato al presente modello uno specifico documento relativo ai flussi informativi da e verso l’ODV, in particolare sono attenzionati i flussi informativi ordinari che l’organo di vigilanza deve trasmettere alla società e quelli ordinari che deve ricevere.
Per quanto riguarda le segnalazioni di potenziale violazione delle regole definite dal presente modello, si rimanda anche in questo caso, a uno specifico documento parte integrante del MOGC e che definisce le modalità stabilite per effettuare segnalazioni, oltre ai meccanismi legali applicati e relativi alla normativa c.d. “whistleblowing”.
Si rimanda alla presa visione di specifici documenti parte del MOGC e redatti, per via dei dettagli in essi contenuti, in separata sede.
4.5 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE ALL’ODV E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.
Le informazioni e segnalazioni da chiunque provengano, comprese quelle attinenti a ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere fatte per iscritto ed in forma non anonima. Come anticipato, l’ODV agisce, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2bis del Decreto, in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge, e non potrà in ogni caso dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate a opera dell’interessato direttamente all’ODV e a tal fine, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. mette a disposizione una specifica casella email. L’ODV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure necessarie ai fini dell’adeguamento del Modello, dando corso alle conseguenti comunicazioni per l’applicazione delle relative eventuali sanzioni. L’ODV motiva per iscritto le proprie decisioni.
Si ricorda che sull’ODV non incombe l’obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.
Ogni informazione, segnalazione o report inviato all’ODV è conservato da quest’ultimo in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, conformemente a quanto previsto dal codice civile in materia di conservazione corrispondenza dell’imprenditore. Ove tale corrispondenza fosse disponibile solo in formato elettronico (documenti originali elettroniche), saranno applicate le regole di conservazione a norma previste dalla normativa vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale).
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5. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.1 SELEZIONE DEL PERSONALE
La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner) nonché dei fornitori di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del Decreto. Le procedure di selezione del personale adottate da Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. tengono conto delle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del D.lgs. 231/2001.
5.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ogni dipendente, manager, collaboratore o fornitore di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. è tenuto a:
i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte di tutti i predetti soggetti, con livello di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento degli stessi nelle Attività a rischio.
Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse impiegate in azienda al momento dell’adozione dello stesso. A tal fine, la Società si impegna a rendere disponibile al personale aziendale di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. la relativa documentazione completa in formato elettronico e tramite specifici corsi di formazione online (eLearning) in modo da poter capillarmente raggiungere tutto il personale della società. Ai nuovi assunti viene consegnato il Modello, il Codice Etico e viene richiesta obbligatoriamente la formazione eLearning, per assicurare agli stessi un’adeguata informativa ai sensi del D.lgs. 231/2001. La piattaforma eLearning del gruppo tiene traccia dei partecipanti al corso e della conclusione dello stesso.
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6. SISTEMA DISCIPLINARE.
6.1 PRINCIPI GENERALI.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del D.lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l’esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.
Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare, da un lato, e di carattere contrattuale/negoziale, dall’altro lato.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso, ma anche sconsigliabile ritardare l’applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.
6.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI.
Il presente MOGC costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l., adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore.
Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente della Società:
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, così come prescritta, in particolare, per le attività a rischio;
- la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dalle procedure di controllo con la finalità di garantire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- l’omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l’omissione di comunicazione all’ODV delle informazioni prescritte, l’omissione nello svolgimento dei controlli, l’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).
La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:
- all’intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell’evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.
Ai fini dell’eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:
- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all’eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo
L’applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.
L’applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall’apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicabile, e precisamente, in ordine di gravità crescente e in applicazione dei criteri sopra ricordati:
- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- licenziamento con preavviso o con indennità sostitutiva del preavviso
- licenziamento senza preavviso
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, PARTNER, AGENTI E FORNITORI
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni di cui al Decreto, potrà determinare l’applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla predetta risoluzione del rapporto.
A tal fine è previsto che, con particolare riferimento alle attività affidate da Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. a terzi in outsourcing, i contratti (ad esempio di collaborazione e/o appalto) stipulati da Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, fornitori, rappresentanti e assimilati, contengano il richiamo esplicito dell’esistenza del MOGC e l’inserimento di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del MOGC e del Decreto da parte del terzo contraente. Occorrerà inoltre un’esplicita assunzione di impegno da parte di quest’ultimo – e da parte dei dipendenti e dei collaboratori di questo – ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dall’effettiva consumazione del reato e dalla sua punibilità). Tali clausole dovranno poi necessariamente disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni ivi contenute, tra le quali, ad esempio, la possibilità per la Società di risolvere
il rapporto in conseguenza di eventuali inadempimenti, da parte dei predetti soggetti, alle prescrizioni dello stesso MOGC.
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano funzioni di controllo o di revisione legale della Società, sono segnalate dall’Organismo di Vigilanza all’organo dirigente per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, ove esistente.
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7. ATTIVITÀ A RISCHIO E “PROCESSI SENSIBILI”.
7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI
In relazione alle attività svolte da Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. e dalle altre società del Gruppo, sono state individuate le Attività a Rischio, nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o potrebbero rinvenirsi gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cd. “Processi Sensibili”).
In particolare, le analisi hanno riguardato i reati che sono identificati nell’analisi dei rischi allegata. Evidenziamo che la società pur, data la sua dimensione, essendo interessata a tutte le aree di reato previste dal D. Lgs. 231/01, presta particolare attenzione alle seguenti aree: a) reati contro la PA e il suo patrimonio; b) reati societari, in particolare corruzione tra provati;
c) Reati ambientali; d) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime connessi con la tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori; e) impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare; f) reati tributari; g) violazione di segni
Ogni area di processo o macro processo è dotata di specifica “parte speciale”, componente del MOGC vigente.
7.2 PROCESSI SENSIBILI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO
Sono individuati, tramite l’analisi dei rischi allegata, i c.d. Processi Sensibili, comuni allo svolgimento delle attività di Tigros Servizi Immobiliari S.r.l. nelle aree funzionali di cui al precedente punto 7.1.
Il Modello prescrive, per ciascun Processo Sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, i criteri cui attenersi.
Un’analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio-reato associato alle Attività a rischio e ai Processi Sensibili individuati è riportata nel “Risk Self Assessment ex D.Lgs. 231/2001” elaborato nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nella Parte Speciale all’Allegato 1.
È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell’ODV, il compito di garantire l’aggiornamento continuo della “mappatura delle Attività a rischio e dei Processi Sensibili”, da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (es. apertura nuove sedi, acquisizioni, operazioni straordinarie, riorganizzazioni ecc.) e/o di aggiornamento del quadro normativo di riferimento.
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